Nelle locazioni abitative o ad uso diverso, vige il principio secondo cui l’inquilino è tenuto a restituire i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento derivante dal normale uso, come indicato dall’articolo 1590 del Codice Civile. Il locatore ha diritto di pretendere il ripristino dei luoghi anche qualora vi siano state modifiche e/o alterazioni (es. pareti in cartongesso, installazione condizionatori, ecc) da lui autorizzate. Pertanto al diritto del conduttore di asportare le addizioni separabili senza danneggiare l’immobile locato, corrisponde il diritto del locatore a pretendere la rimozione, senza che possa essergli opposto il consenso precedentemente prestato. Il locatore può anche rifiutarsi di accettare la riconsegna dell’immobile in condizioni non conformi e di chiedere il pagamento di un indennizzo (pari al canone di locazione) sino alla riconsegna effettiva del bene ripristinato. (Fonte: L’Agente Immobiliare – 24 Ore Professionale).