La legge n. 431/98 ha introdotto le seguenti tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo:
- libero (art. 2 comma 1, legge 431/98)
- convenzionato (art. 2 comma 3, legge 431/98)
- transitorio (art. 5 comma 1, Legge 431/98)
- transitorio per studenti universitari (art. 5 comma 2 e 3, Legge 431/98)
Il contratto di locazione libero prevede una durata minima obbligatoria di 4 anni, con rinnovo automatico di altri 4 anni.
Il contratto di locazione convenzionato (anche contratto 3+2), prevede di optare per contratti-tipo derivanti da accordi locali concordati tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini. In questo caso la durata minima è stabilita per legge in 3 anni, rinnovabili di altri 2 anni.
Il contratto di locazione transitorio invece prevede una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi. Nel contratto devono essere indicate le ragioni specifiche che hanno portato alla stipula di tale contratto (es. cambio sede di lavoro, ecc.).
Il contratto di locazione transitorio per studenti universitari deve essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.
I contratti convenzionati (3+2), i contratti transitori e i contratti per studenti universitari devono rispettare i contratti-tipo stabiliti dagli accordi territoriali.
La stipula di un contratto di locazione convenzionato può comportare delle agevolazioni fiscali per il locatore in termini di imposta sui redditi, aliquota agevolata in caso di opzione cedolare secca, imposta di registro in caso di opzione per regime normale, riduzione dell’aliquota base IMU (decisione affidata ai singoli comuni).
Anche il conduttore, optando per il contratto convenzionato, e a determinate condizioni, può usufruire di alcune agevolazioni fiscali.